Studio Tecnico
Quando ci si trova ad affrontare una causa che coinvolge problematiche di natura tecnica e/o scientifica, il magistrato, al fine di formulare la propria sentenza in modo più equo, si avvale del supporto di un consulente tecnico di ufficio (c.t.u.).
A ciascuna delle parti coinvolte nella causa sarà concessa, a sua volta, la possibilità di nominare un proprio consulente di parte.
Come selezionare un valido consulente tecnico di parte
Prima di tutto, il consulente tecnico di parte deve essere un tecnico con cui stabilire un rapporto di fiducia. Per questo motivo, è necessario cercarlo tra i tecnici che conosciamo e di cui abbiamo stima.
Quindi è consigliabile affidarsi a un tecnico di fiducia che possa partecipare in modo consapevole ai sopralluoghi fissati dal c.t.u., alle riunioni e a ogni attività peritale necessaria per stabilire la realtà dei fatti. La bravura di un consulente tecnico di parte sta nel recepire al meglio tutte le osservazioni che vorrà produrre e guadagnarsi così la stima e la fiducia del c.t.u., e ancor prima, della corte giudicante. Solo in questo caso, infatti, il c.t.u. potrà prendere seriamente in considerazione l’operato del c.t.p. e sottoporre quanto osservato all’attenzione del giudice.

In definitiva, il consulente tecnico di parte svolge un ruolo di fondamentale importanza poiché un suo contributo adeguato e una corretta interazione con il perito ufficiale potrebbero cambiare drasticamente l’esito della sentenza.
Il consulente tecnico di parte, nell’esercizio della sua attività, deve garantire al proprio cliente che quanto peritato dal c.t.u. rispecchi veramente la realtà dei fatti. Inoltre, con osservazioni mirate ed eventuali critiche ai risultati raggiunti dal c.t.u., contribuire a tutelare al massimo gli interessi dell’assistito. Il ruolo del c.t.p., a differenza di quello del c.t.u., che supporta tecnicamente e scientificamente l’attività del giudice, è di tutt’altro genere. La figura del consulente tecnico di parte è complessa, poiché deve offrire supporto e informazioni al consulente tecnico di ufficio, incaricato dal giudice capo della causa.
Da ciò emerge che le operazioni peritali presuppongono due figure tecniche: il consulente tecnico di parte, individuato da una delle parti in causa, e il consulente tecnico di ufficio, incaricato dal giudice. Va precisato, comunque, che a differenza del consulente tecnico d’ufficio, la nomina del consulente tecnico di parte non è obbligatoria, ma caldamente consigliata. Infatti, è preferibile affidarsi a un professionista di fiducia in modo da poter valutare al meglio l’operato del c.t.u. e di tutta l’attività peritale in generale. Ogni volta che una persona è coinvolta in una causa o intende intraprenderne una, è una buona norma incaricare un tecnico di fiducia per semplificare il coordinamento con le attività svolte dal c.t.u. La consulenza tecnica di parte viene svolta da un professionista esperto nel settore e a sostegno di una specifica causa, in appoggio alla tesi formulata dalla parte che gli ha conferito spontaneamente l’incarico.
Da ciò si deduce che le operazioni peritali presuppongono due figure tecniche: il consulente tecnico di parte, individuato da una delle parti in causa, e il consulente tecnico d’ufficio, incaricato dal giudice. Va precisato, comunque, che a differenza del consulente tecnico d’ufficio, la nomina del consulente tecnico di parte non è obbligatoria, ma caldamente consigliata. Nel contesto del settore edile e affini, su cui ci concentreremo, si può parlare di consulenze tecniche di parte relative a vari ambiti, ma le considerazioni che seguiranno sono valide anche per altre branche. L’art. 201 del codice di procedura civile prevede che il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegni alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

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